La convenzione è un contratto che le imprese possono stipulare con la Città Metropolitana/Provincia che consente l’inserimento in modo mirato di persone con disabilità.
Esistono due tipi principali di convenzioni:
convenzione ex art. 11 L. 68/99;
convenzione ex art. 14 D.lgs 276/03.
Convenzioni ex art. 11
E’ una convenzione fra gli uffici della Città Metropolitana/Provincia e l’azienda che consente a quest’ultima l’inserimento mirato di soggetti disabili attraverso una pianificazione graduale delle assunzioni.
ha una durata che può variare a seconda della Provincia e prevede tempistiche diverse in base al numero di disabili che si intendono inserire in azienda.
E’ una convenzione in cui l’impresa per adempiere agli obblighi derivanti dalla L. 68/99 affida una commessa di lavoro ad una cooperativa sociale di tipo B.
La convenzione deve essere stipulata:
telematicamente attraverso il sito dell’ufficio competente;
con cooperative sociali di tipo b (cooperative che svolgono attività produttive e di servizio dedicate all’integrazione lavorativa delle persone svantaggiate, tra cui sono compresi anche i disabili);
con l’approvazione della Città Metropolitana/Provincia.
Le caratteristiche della convenzione:
la cooperativa, per lo svolgimento dell’attività prevista dalla commessa, assume uno o più lavoratori disabili, che però possono essere computati nella quota d’obbligo dell’azienda;
con questa convenzione è possibile coprire l’obbligo di assunzione di persone con disabilità solo parzialmente;
attraverso questa modalità l’azienda adempie agli obblighi di legge anche se il rapporto di lavoro si instaura in via diretta con la Cooperativa.