I soggetti da assumere obbligatoriamente

Disabili

  • Persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e portatori di handicap intellettivo che comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%;
  • persone titolari dell’assegno ordinario di invalidità per infermità o difetti fisici o mentali che comportino una riduzione permanente della capacità lavorativa a meno di un terzo;
  • persone invalide del lavoro con un grado di invalidità superiore al 33%;
  • persone non vedenti colpite da cecità assoluta o che abbiano un residuo visivo non superiore a un decimo da entrambi gli occhi, con eventuale correzione;
  • persone sordomute colpite da sordità alla nascita o prima dell’apprendimento della lingua parlata;
  • persone invalide di guerra, invalidi civili di guerra e invalidi per servizio con minorazioni così come definite dalla normativa di riferimento.

Soggetti ex Art. 18 – Categorie protette

  • Gli orfani e il coniuge superstite di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio;
  • i figli e il coniuge di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro;
  • i profughi italiani rimpatriati;
  • i familiari delle vittime di terrorismo o della criminalità organizzata.