Il numero di soggetti disabili, nonché di categorie protette che un’azienda è tenuta ad assumere obbligatoriamente è determinato dall’organico aziendale. Non tutti i dipendenti concorrono a formare l’organico aziendale e non sono dunque «computabili» a tal fine.
Sono infatti, a titolo esemplificativo, esclusi:
i lavoratori assunti ai sensi della Legge n. 68/99;
i lavoratori assunti con contratto a tempo determinato di durata fino a sei mesi;
i dirigenti;
i soci di cooperative di produzione e lavoro;
i lavoratori assunti con contratto di apprendistato;
i lavoratori somministrati da un’agenzia per il lavoro;
i lavoratori assunti con contratto di lavoro a domicilio;
i lavoratori assunti per attività lavorativa da svolgersi esclusivamente all’estero per la durata di tale attività;
i lavoratori assunti per sostituire quelli aventi diritto alla conservazione del posto;
il personale viaggiante e navigante delle aziende che operano nel settore del trasporto aereo, marittimo e terrestre;
i lavoratori direttamente adibiti all’attività di trasporto per quanto riguarda i datori di lavoro che operano nel settore degli impianti a fune;
il personale di cantiere e gli addetti al trasporto del settore edile;
i telelavoratori, per quanto riguarda quei datori di lavoro privati che facciano ricorso all’istituto del telelavoro per motivi legati ad esigenze di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro in forza di accordi collettivi.