L'esonero
E’ la facoltà data al datore di lavoro soggetto agli obblighi del collocamento mirato, di non effettuare l’assunzione a fronte del pagamento di un contributo.
Esistono due tipi di esonero:
  • esonero parziale;
  • esonero per addetti a lavorazioni pericolose.

Esonero parziale

Per poter richiedere l’esonero è necessaria la sussistenza di particolari condizioni quali:
  • faticosità della prestazione lavorativa;
  • pericolosità connaturata al tipo di attività, anche derivante da condizioni ambientali nelle quali si svolge l’attività stessa;
  • particolare modalità di svolgimento dell’attività lavorativa.
È sufficiente la presenza anche solo di una di queste condizioni
Caratteristiche dell’esonero:
  • azienda con più di 35 dipendenti;
  • attività lavorativa particolarmente faticosa, pericolosa o altamente specializzata;
  • le aziende possono esonerare fino al 60% della quota d’obbligo;
  • versamento di € 39,21 per ogni giorno lavorativo e per ogni posizione lavorativa per la quale si chiede l’esonero;
  • due rate semestrali posticipate: entro 16 luglio la prima ed entro il 16 gennaio la seconda;
  • la durata è stabilita dalla Città Metropolitana/Provincia di riferimento;
  • la richiesta va inoltrata on line all’ufficio competente in cui l’azienda ha la sede legale allegando la relazione giustificativa.

Esonero per addetti a lavorazioni pericolose

  • Aziende con più di 35 dipendenti;
  • il datore di lavoro deve occupare “addetti impegnati in lavorazioni che comportino il pagamento di un tasso di premio INAIL pari o superiore al 60 per mille” in numero tale da incidere sugli obblighi;
  • versamento al Fondo per il diritto al lavoro ai disabili di un contributo esonerativo pari a 39,21 euro per ogni giorno lavorativo per ciascun lavoratore con disabilità non occupato;
  • limiti del 60% della quota di riserva.