E’ la facoltà data al datore di lavoro soggetto agli obblighi del collocamento mirato, di non effettuare l’assunzione a fronte del pagamento di un contributo.
Esistono due tipi di esonero:
esonero parziale;
esonero per addetti a lavorazioni pericolose.
Esonero parziale
Per poter richiedere l’esonero è necessaria la sussistenza di particolari condizioni quali:
faticosità della prestazione lavorativa;
pericolosità connaturata al tipo di attività, anche derivante da condizioni ambientali nelle quali si svolge l’attività stessa;
particolare modalità di svolgimento dell’attività lavorativa.
È sufficiente la presenza anche solo di una di queste condizioni
Caratteristiche dell’esonero:
azienda con più di 35 dipendenti;
attività lavorativa particolarmente faticosa, pericolosa o altamente specializzata;
le aziende possono esonerare fino al 60% della quota d’obbligo;
versamento di € 30,64 per ogni giorno lavorativo e per ogni posizione lavorativa per la quale si chiede l’esonero;
due rate semestrali posticipate: entro 16 luglio la prima ed entro il 16 gennaio la seconda;
la durata è stabilita dalla Città Metropolitana/Provincia di riferimento;
la richiesta va inoltrata on line all’ufficio competente in cui l’azienda ha la sede legale allegando la relazione giustificativa.
il datore di lavoro deve occupare “addetti impegnati in lavorazioni che comportino il pagamento di un tasso di premio INAIL pari o superiore al 60 per mille” in numero tale da incidere sugli obblighi;
versamento al Fondo per il diritto al lavoro ai disabili di un contributo esonerativo pari a 30,64 euro per ogni giorno lavorativo per ciascun lavoratore con disabilità non occupato;