Le convenzioni
La convenzione è un contratto che le imprese possono stipulare con la Città Metropolitana/Provincia che consente l’inserimento in modo mirato di persone con disabilità.
Esistono due tipi principali di convenzioni:
  • convenzione ex art. 11 L. 68/99;
  • convenzione ex art. 14 D.lgs 276/03.

Convenzioni ex art. 11

E’ una convenzione fra gli uffici della Città Metropolitana/Provincia e l’azienda che consente a quest’ultima l’inserimento mirato di soggetti disabili attraverso una pianificazione graduale delle assunzioni.
La convenzione ex art.11:
  • si deve richiedere telematicamente;
  • non è utilizzabile per le categorie protette;
  • può essere parziale o totale;
  • ha una durata che può variare a seconda della Provincia e prevede tempistiche diverse in base al numero di disabili che si intendono inserire in azienda.

Convenzioni ex art. 14

E’ una convenzione in cui l’impresa per adempiere agli obblighi derivanti dalla L. 68/99 affida una commessa di lavoro ad una cooperativa sociale di tipo B.
La convenzione deve essere stipulata:
  • telematicamente attraverso il sito dell’ufficio competente;
  • con cooperative sociali di tipo b (cooperative che svolgono attività produttive e di servizio dedicate all’integrazione lavorativa delle persone svantaggiate, tra cui sono compresi anche i disabili);
  • con l’approvazione della Città Metropolitana/Provincia.
Le caratteristiche della convenzione:
  • la cooperativa, per lo svolgimento dell’attività prevista dalla commessa, assume uno o più lavoratori disabili, che però possono essere computati nella quota d’obbligo dell’azienda;
  • con questa convenzione è possibile coprire l’obbligo di assunzione di persone con disabilità solo parzialmente;
  • attraverso questa modalità l’azienda adempie agli obblighi di legge anche se il rapporto di lavoro si instaura in via diretta con la Cooperativa.