Si ricorda che la cassa integrazione guadagni ordinaria non sospende gli obblighi relativi al collocamento mirato.
Come si ottiene la sospensione dagli obblighi
La richiesta va fatta al Servizio provinciale della sede legale dell’azienda (anche se la procedura riguarda più province), allegando una copia degli accordi sindacali e/o ministeriali/regionali;
se è stata dichiarata la situazione di crisi aziendale ma mancano gli accordi sindacali conclusivi è possibile, in attesa della formalizzazione degli accordi stessi, autorizzare la sospensione per 3 mesi rinnovabili per una sola volta.
Caratteristiche della sospensione: CIGS
La sospensione permane per la durata della situazione di crisi formalizzata nei rispettivi accordi;
gli obblighi si sospendono solo per il singolo ambito provinciale in cui si trova l’unità produttiva interessata dalla procedura stessa e la sospensione opera in misura proporzionale al numero di lavoratori coinvolti dalla crisi.
Caratteristiche della sospensione: mobilità/licenziamento collettivo
La procedura di mobilità/licenziamento collettivo, aperta su una qualsiasi sede Provinciale dell’azienda, sospende gli obblighi del collocamento obbligatorio a livello nazionale per tutta la sua durata;
qualora la procedura si concluda con almeno 5 licenziamenti, gli obblighi sono sospesi per ulteriori 6 mesi dalla data dell’ultimo licenziamento.