La sospensione degli obblighi
Le cause sospensive:
  • Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria;
  • contratto di solidarietà;
  • mobilità/licenziamento collettivo.
Si ricorda che la cassa integrazione guadagni ordinaria non sospende gli obblighi relativi al collocamento mirato.

Come si ottiene la sospensione dagli obblighi

  • La richiesta va fatta al Servizio provinciale della sede legale dell’azienda (anche se la procedura riguarda più province), allegando una copia degli accordi sindacali e/o ministeriali/regionali;
  • se è stata dichiarata la situazione di crisi aziendale ma mancano gli accordi sindacali conclusivi è possibile, in attesa della formalizzazione degli accordi stessi, autorizzare la sospensione per 3 mesi rinnovabili per una sola volta.

Caratteristiche della sospensione: CIGS

  • La sospensione permane per la durata della situazione di crisi formalizzata nei rispettivi accordi;
  • gli obblighi si sospendono solo per il singolo ambito provinciale in cui si trova l’unità produttiva interessata dalla procedura stessa e la sospensione opera in misura proporzionale al numero di lavoratori coinvolti dalla crisi.

Caratteristiche della sospensione: mobilità/licenziamento collettivo

  • La procedura di mobilità/licenziamento collettivo, aperta su una qualsiasi sede Provinciale dell’azienda, sospende gli obblighi del collocamento obbligatorio a livello nazionale per tutta la sua durata;
  • qualora la procedura si concluda con almeno 5 licenziamenti, gli obblighi sono sospesi per ulteriori 6 mesi dalla data dell’ultimo licenziamento.