Orario parziale
  • I lavoratori disabili possono essere assunti part-time purché svolgano un orario di lavoro superiore alla metà di quello full-time previsto dalla contrattazione collettiva.
  • I lavoratori assunti obbligatoriamente con orario parziale vengono computati con il seguente criterio:
    – fino allo 0,50% dell’orario come mezza unità;
    – oltre lo 0,50% come unità intera.
  • Le imprese che occupano da 15 a 35 dipendenti che assumono con contratto part-time un disabile con un grado di disabilità superiore al 50%, possono computare il lavoratore medesimo come unità, a prescindere dall’orario svolto.