Richiesta di computo
È la procedura necessaria per poter riconoscere, ai fini della copertura degli obblighi del collocamento mirato, i seguenti lavoratori:
  • lavoratori divenuti invalidi dopo l’assunzione per cause non imputabili al datore di lavoro;
  • lavoratori che, pur appartenendo alla categoria dei disabili, per mero errore, vengono assunti al di fuori delle procedure che regolano il collocamento obbligatorio;
  • lavoratori disabili assunti in somministrazione.

Lavoratore divenuto invalido

I lavoratori che nel corso del rapporto di lavoro subiscono delle riduzioni delle capacità psico-fisiche possono essere computati ai fini del collocamento obbligatorio qualora sussistano i seguenti requisiti:
  • percentuale di invalidità civile pari almeno al 60%;
  • percentuale di invalidità superiore al 33% per infortunio/malattia professionale (invalidi del lavoro).
In questi casi occorrerà:
  • chiedere al lavoratore il verbale di invalidità in copia conforme all’originale;
  • compilare on line la richiesta di computo allegando la documentazione indicata.

Lavoratore non assunto tramite collocamento

Qualora un lavoratore venga assunto al di fuori delle procedure del collocamento obbligatorio, ma abbia i requisiti per essere considerato disabile, può essere computato ai fini dell’adempimento degli obblighi. In questo caso, la condizione di disabilità già sussiste prima dell’assunzione. Requisiti:
  • riduzione della capacità lavorativa superiore al 60% o una disabilità intellettiva o psichica, con riduzione superiore al 45%, oppure, in caso di disabilità causata da infortunio/malattia professionale superiore al 33%.
Il datore di lavoro deve:
  • chiedere al lavoratore il verbale di invalidità in copia conforme all’originale;
  • effettuare telematicamente la richiesta di computo allegando la documentazione richiesta.

Lavoratore somministrato

  • La richiesta di computo va effettuata dall’azienda utilizzatrice attraverso i servizi telematici;
  • nelle note va inserita la dicitura “il computo viene chiesto ai sensi dell’art 34 D.Lgs. n. 81/2015;
  • se il lavoratore per il quale si chiede il computo è già iscritto alle liste del collocamento obbligatorio non è necessario allegare altra documentazione;
  • se il lavoratore non risulta iscritto, alla richiesta deve essere allegato il verbale di invalidità;
  • la richiesta dovrà essere evasa dall’ufficio competente del collocamento;
  • il contratto di somministrazione dovrà avere una durata di almeno 12 mesi.