È la procedura necessaria per poter riconoscere, ai fini della copertura degli obblighi del collocamento mirato, i seguenti lavoratori:
lavoratori divenuti invalidi dopo l’assunzione per cause non imputabili al datore di lavoro;
lavoratori che, pur appartenendo alla categoria dei disabili, per mero errore, vengono assunti al di fuori delle procedure che regolano il collocamento obbligatorio;
lavoratori disabili assunti in somministrazione.
Lavoratore divenuto invalido
I lavoratori che nel corso del rapporto di lavoro subiscono delle riduzioni delle capacità psico-fisiche possono essere computati ai fini del collocamento obbligatorio qualora sussistano i seguenti requisiti:
percentuale di invalidità civile pari almeno al 60%;
percentuale di invalidità superiore al 33% per infortunio/malattia professionale (invalidi del lavoro).
In questi casi occorrerà:
chiedere al lavoratore il verbale di invalidità in copia conforme all’originale;
compilare on line la richiesta di computo allegando la documentazione indicata.
Qualora un lavoratore venga assunto al di fuori delle procedure del collocamento obbligatorio, ma abbia i requisiti per essere considerato disabile, può essere computato ai fini dell’adempimento degli obblighi.
In questo caso, la condizione di disabilità già sussiste prima dell’assunzione.
Requisiti:
riduzione della capacità lavorativa superiore al 60% o una disabilità intellettiva o psichica, con riduzione superiore al 45%, oppure, in caso di disabilità causata da infortunio/malattia professionale superiore al 33%.
Il datore di lavoro deve:
chiedere al lavoratore il verbale di invalidità in copia conforme all’originale;
effettuare telematicamente la richiesta di computo allegando la documentazione richiesta.
Lavoratore somministrato
La richiesta di computo va effettuata dall’azienda utilizzatrice attraverso i servizi telematici;
nelle note va inserita la dicitura “il computo viene chiesto ai sensi dell’art 34 D.Lgs. n. 81/2015;
se il lavoratore per il quale si chiede il computo è già iscritto alle liste del collocamento obbligatorio non è necessario allegare altra documentazione;
se il lavoratore non risulta iscritto, alla richiesta deve essere allegato il verbale di invalidità;
la richiesta dovrà essere evasa dall’ufficio competente del collocamento;
il contratto di somministrazione dovrà avere una durata di almeno 12 mesi.